Statuto di Linea d’Ombra ODV

ADEGUATO AI SENSI DEL DLGS N. 117/2017 – CODICE DEL TERZO SETTORE

TITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione. Durata. Sede

  1. È costituita l’Organizzazione di Volontariato non riconosciuta denominata LINEA D’OMBRA (Associazione per il sostegno dei rifugiati e migranti della rotta balcanica) Trieste ODV

  2. L’Associazione ha durata illimitata e ha sede a Trieste

Art. 2

Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dal Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore e successive integrazioni e modifiche ed opera entro i limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico

Art. 3

Carattere associativo

  1. L’Associazione “Linea d’Ombra” ODV è ente del Terzo Settore estraneo ad ogni attività partitica, religiosa e razziale; non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti

  2. I contenuti e la struttura dell’Associazione “Linea d’Ombra” sono democratici, basati su principi solidaristici e promuovono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all’attività dell’Associazione

Art. 4

Finalità

I

L’Associazione “Linea d’Ombra” ODV è costituita esclusivamente al fine di:

  1. sostenere le persone migranti nei territori dei balcani, in particolare in Bosnia

  2. sostenere progetti di volontariato nei campi profughi che promuovano la socialità tra i migranti stessi

  3. stendere rapporti informativi sulla situazione dei migranti nei Balcani ed in particolare in Bosnia

  4. Collaborare con altre Associazioni di volontariato nello svolgimento delle attività

  5. Collaborare con enti, istituzioni e associazioni pubbliche e private, che intervengono con attività di supporto materiale, ricreativo, sanitario nel territorio bosniaco e nei luoghi in cui afferiscono i migranti

  6. diffondere ogni utile informazione sui servizi, associazioni, attività, che promuovono il sostegno delle persone migranti sia in Bosnia che nei luoghi di afferenza

II

L’associazione organizzata secondo le finalità dichiarate, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore alle lettere:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001,e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

u) beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti della attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L’associazione “Linea d’Ombra” promuove ed esercita l’attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione “Linea d’Ombra” esercita in modo prevalente le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del Terzo Settore

L’associazione potrà tuttavia svolgere, nei limiti consentiti dall’art 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse

È fatto divieto dell’Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste nei commi precedenti

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione “Linea d’Ombra” è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

  1. Dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione

  2. Dalle donazioni di singole persone e di Associazioni, eventuali erogazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione

  3. Dalla raccolta fondi ai sensi dell’art 7 del codice del Terzo Settore e relativo decreto ministeriale

  4. Ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell’organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore

Art. 6

durata del periodo di contribuzione

  1. I contributi annuali devono essere versati in un’unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L’importo relativo viene stabilito annualmente dal consiglio Direttivo

  2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso

Art.7

Diritti degli associati sul patrimonio sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

  1. L’associazione “Linea d’Ombra” ODV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte

  2. Gli aderenti all’Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi

  3. L’Associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati

  4. L’Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale dell’organizzazione stessa

TITOLO III

Associati

Art. 9

Ammissione

  1. All’Associazione “Linea d’Ombra” ODV possono associarsi persone fisiche senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, condizioni personali e sociali coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, e persone giuridiche che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione. Il numero degli associati è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

  2. I soci dell’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

  1. Socio ordinario – sono soci ordinari tutte le persone fisiche e/o giuridiche che aderiscono all’Associazione condividendone le finalità e contribuiscono con il contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo

  2. Socio sostenitore – sono soci sostenitori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che aderiscono all’Associazione condividendone le finalità e che contribuiscono con un contributo annuale superiore a quello minimo stabilito dal Consiglio Direttivo

  3. Socio fondatore – sono soci fondatori coloro che sono stati firmatari dell’Atto Costitutivo originario

  1. L’ammissione dei soci ordinari e sostenitori viene deliberata dal consiglio direttivo , previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale e conseguente annotazione nel libro degli associati. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato

  2. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee

Art. 10

Diritti degli associati

  1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative

  2. Gli associati di maggiore età. Purchè in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunione dell’Assemblea, di essere eletti negli organi dell’Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio

  3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, tra cui la consultazione dei libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio Direttivo

  4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dal consiglio Direttivo

Art. 11

Doveri

  1. Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’Associazione senza fini di lucro

  2. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione, ad esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate nell’interesse dell’Associazione, effettivamente sostenute e documentate

  3. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale

  4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno della associazione, deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà

  5. 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale e a partecipare alle spese, almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dal consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile

Art. 12

Recesso ed esclusione

  1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione

  2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione dando opportuna comunicazione scritta

  3. L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso dall’associazione con deliberazione motivata del consiglio direttivo

TITOLO IV

Organi dell’Associazione

Art. 13

Organi

Sono organi dell’Associazione

  1. L’assemblea

  2. Il Consiglio Direttivo

  3. Il Presidente

Art. 14

Composizione dell’Assemblea

  1. L’assemblea è composta da tutti i soci in carica e in regola con il pagamento del contributo annuale

  2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona destinata dall’assemblea stessa

  3. All’assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o, in alternativa, conferire delega ad altro socio

  4. Ciascun socio, oltre al proprio voto, può raccogliere al massimo ulteriori 2 (due) deleghe scritte conferitegli esclusivamente da altri soci

Art. 15

Convocazione dell’assemblea

  1. L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente

  2. Il Presidente convoca l’assemblea mediante lettera e/o mediante l’utilizzo di altre forme di comunicazione quali la posta elettronica, gli sms, inoltrati a ciascun socio. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione e deve essere inviato a ciascun socio almeno 20gg prima della data di convocazione dell’assemblea

  3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile

  4. L’assemblea deve essere altresì convocata entro 30 gg dalla scadenza del mandato degli Organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi Organi

  5. L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta in Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci. In questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta. La convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 10 gg prima della data di convocazione dell’assemblea

Art. 16

Validità delle Assemblee

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti

  2. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con un quorum parti ad almeno due tersi dei soci

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell’Assembela

  1. Le votazioni, di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

  2. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti

  3. Per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria e per le deliberazioni di modifica dello statuto, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti

  4. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci

Art. 18

Verbalizzazione delle assemblee

  1. le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente

  2. il verbale può essere consultato da tutti gli associati

Art. 19

compiti dell’assemblea

  1. all’assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle attività;

  2. eleggere i membri del consiglio direttivo e il Presidente;

  3. deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;

  4. deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo

In sede straordinaria:

  1. deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

  3. deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;

  4. deliberare sull’espulsione dei soci;

  5. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo